Mantenimento a carico del coniuge che lavora in nero

20.03.2015

IL TRIBUNALE ACCOGLIE RICHIESTA DI INCREMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL CONIUGE CHE LAVORA IN NERO, SENZA SVOLGERE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Nella sentenza del 20/02/2015 resa in un procedimento di divorzio giudiziale patrocinato dallo Studio Legale De Rossi, il Tribunale Ordinario di Sassari ha condannato il coniuge convenuto, lavoratore in nero, a corrispondere in favore del figlio minore un assegno di mantenimento di importo superiore a quanto precedentemente stabilito in separazione.

Di particolare rilievo è la circostanza che durante il giudizio non è stata espletata attività istruttoria.

Il Collegio infatti, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha deciso la causa accogliendo le richieste della ricorrente, sia in merito all'affido del minore, sia in merito alla quantificazione del richiesto assegno di mantenimento, ritenuto congruo nonostante fosse superiore a quanto pattuito in sede di separazione personale dei coniugi.

Proprio riguardo quest'ultimo punto è interessante rilevare che il Giudice, nonostante il coniuge convenuto risultasse formalmente privo di un'occupazione, ha ritenuto superflua ogni attività istruttoria. La decisione è stata motivata precisando che il marito, anche se disoccupato, potrà mettere a frutto la sua idoneità e la sua esperienza per produrre reddito da destinare, oltre che a se' stesso, al minore.

Questa sentenza si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale, peraltro confermato da una recentissima decisione della Suprema Corte di Cassazione, che attribuisce valore primario all'assegno di mantenimento dei figli, finanche a rendere superflua qualsiasi attività istruttoria volta a quantificare l'esatto reddito del coniuge che lavora in nero.