22/03/2020: FIRMATO  NUOVO DECRETO- GIA' IN VIGORE ORDINANZA CHE LIMITA ULTERIORMENTE GLI SPOSTAMENTI

22.03.2020

Attenzione, da oggi divieto per le persone fisiche di spostarsi presso un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle dovute a motivi di salute, comprovate esigenze lavorative o per assoluta urgenza. Il divieto entra in vigore immediatamente con l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero dell'Interno.

Lo stesso divieto è contemplato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente data odierna e resterà in vigore sino al 3 aprile.

Non è più consentito lo spostamento per rientrare presso la propria residenza, domicilio, abitazione, né con mezzi privati né con mezzi pubblici.

Particolare attenzione dovranno quindi prestare tutti coloro che abitano al confine di comuni diversi.

Da domani 23 marzo ulteriori limitazioni. Sono sospese tutte le attività produttive commerciali ed industriali ad eccezione di quelle elencate nell'allegato che accompagna il decreto. Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non vengono sospese, restano salve le disposizioni già dettate (ossia lavoro agile, incentivare ferie e congedi retribuiti, assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, incentivare le operazioni di sanificazione).

Per le pubbliche amministrazioni e per le attività commerciali nulla cambia, resta valido quanto già stabilito.

Sono comunque consentiti i servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali, con le limitazioni e le indicazioni già prescritte. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione, consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medici chirurgici, oltre che di prodotti agricoli ed alimentari. Rimangono in funzione le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, oltre a tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato.

E' bene osservare che il decreto firmato non sostituisce integralmente la precedente normativa ma si applica cumulativamente al decreto del Presidente del Consiglio del 11/03/2020 ed all'ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, i cui termini di efficacia, per entrambi, vengono quindi prolungati al 3 aprile.