Le strutture sanitarie, pubbliche o private, rispondono del proprio operato ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile .
Errore Medico
Responsabilità extracontrattuale dei medici
Le legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli) stabilisce che gli esercenti la professione sanitaria rispondano del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (in tal caso si configura una responsabilità contrattuale).
Danno Nosocomiale
Si definisce nosocomiale il danno patito dal paziente ospite di una struttura sanitaria e costituito da una menomazione psicofisica sorta per via o nel contesto di prestazioni assistenziali sanitarie.