Responsabilità extracontrattuale dei medici

25.06.2018

Le legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli) stabilisce che gli esercenti la professione sanitaria rispondano del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (in tal caso si configura una responsabilità contrattuale).

Il legislatore ha inoltre previsto che nella determinazione del risarcimento del danno si tenga conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 legge 24/2017 e dell'articolo 590-sexies del codice penale. L'art. 5 prescrive che i medici, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, debbono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonchè dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, debbono attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La responsabilità degli esercenti la professione medica diventa quindi extra-contrattuale, soggetta ad una prescrizione quinquennale, non più decennale, e con un onere della prova molto più gravoso per il danneggiato.

La ratio legis è quella di consentire al medico di esercitare con maggiore serenità la propria professione al riparo da azioni giudiziarie infondate.

Dal punto di vista penale, sono state apportate importanti modifiche, l'art. 590 sexies del codice penale prevede infatti che qualora l'evento lesivo si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa nel caso in cui, tenendo conto della specificità del caso concreto, possano dirsi rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.