RICONGIUGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero che vive in Italia può chiedere il ricongiungimento per: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie esigenze di vita; d) genitori a carico.