Danno Nosocomiale

05.05.2018

Si definisce nosocomiale il danno patito dal paziente ospite di una struttura sanitaria e costituito da una menomazione psicofisica sorta per via o nel contesto di prestazioni assistenziali sanitarie.

Sono infatti troppo frequenti i casi in cui la salute di chi accede alle cure è compromessa a causa di mancato rispetto di norme igieniche e profilattiche, di errori di vario genere o di carenze organizzative e materiali della struttura preposta ad erogare cure sanitarie, con conseguenze anche gravissime o letali per coloro che fiduciosi si sono rivolti a dette strutture.

In tutti questi casi, la responsabilità ricade sulla struttura sanitaria (pubblica o privata), legata al paziente da un particolare vincolo contrattuale (il cosiddetto "contratto di spedialità") che la obbliga a mettere in atto le più idonee misure di prevenzione, nonché seguire le prescrizioni legali, le linee guida, i protocolli e le buone pratiche, al fine di minimizzare i rischi. La responsabilità riguarda anche il danno dipeso dall'errore di un medico o di altro operatore o ausiliario, dipendente o meno, della struttura stessa.

La legge tutela il paziente danneggiato offrendogli il vantaggio di non dover individuare e dimostrare la causa precisa del danno, essendo sufficiente che dimostri l'esistenza di quest'ultimo, mentre ricadrà sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità per l'evento dannoso.

Oltre a ciò, la struttura sanitaria sarà soggetta alle normali regole della responsabilità civile. Questo doppio regime di tutela offre alle vittime la possibilità di ottenere pieno e integrale ristoro di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Il risarcimento può essere ottenuto dal paziente danneggiato o, in caso di decesso, dai suoi eredi. In aggiunta, i prossimi congiunti hanno diritto a titolo personale al risarcimento di tutti i pregiudizi, patrimoniali o meno, che l'evento dannoso ha cagionato loro.

Il risarcimento dei danni non patrimoniali riguarda:

- il danno biologico, ovvero la menomazione psicofisica subita. Il "decreto Balduzzi" (d.l. 158/2012) ha stabilito che il suo ammontare sarà stabilito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del d.lgs 209 del 2005;

- il danno morale, distinto dal precedente perché riferito alla sofferenza interiore, non patologica, che l'evento dannoso ha cagionato alla vittima;

- il danno esistenziale, ovvero la grave alterazione in senso deteriore dello stile di vita della vittima in seguito al fatto dannoso. Esso include il danno per perdita parentale, cioè cagionato dalla prematura scomparsa di un prossimo congiunto;

- il danno tanatologico, ovvero la sofferenza dovuta all'agonia e alla certezza dell'avvicinarsi della morte, risarcibile agli eredi del danneggiato.

La giurisprudenza afferma la necessità di un ristoro integrale, non irrisorio o simbolico, che tenga conto di tutti gli aspetti del danno. Il paziente danneggiato ed i suoi cari potranno, così, aspirare ad una piena e completa tutela dei propri diritti.

Il termine entro il quale va fatta valere la responsabilità della struttura sanitaria è di dieci anni. Poiché esso decorre a partire dal momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto concretamente valere (per esempio, da quando una patologia o una menomazione sono state effettivamente scoperte nella loro gravità), sarà sempre utile una piena e professionale analisi dei fatti per valutarne l'effettiva scadenza.



Maggiori informazioni https://www.epatologialegale.it/attivit%c3%a0/danno-nosocomiale/