CHI DECIDE SULL’AFFIDAMENTO DEL MINORE NON ITALIANO?
L'affidamento del minore di cittadinanza extracomunitaria che risiede abitualmente in Italia rientra nella competenza del Giudice Italiano, ciò per salvaguardare l'interesse affettivo e relazionale del bambino.
Lo stabilisce il Regolamento Bruxelles II bis (reg CE 2201/2003). L'art 8 prevede infatti che indipendentemente dalla cittadinanza del minore si occupa dell'affidamento e del diritto di visita lo stato membro in cui il minore risiede abitualmente. La residenza anagrafica non è elemento vincolante per definire la residenza abituale, in quanto viene in considerazione solo se coincide con il luogo in cui effettivamente avviene il concreto e continuativo svolgimento della vita personale del bambino. Per capire se il minore risiede abitualmente in Italia debbono essere verificate tutta una serie di circostanze di fatto: dove è nato, dove è vissuto, che lingua parla, dove frequenta la scuola, quale sistema sanitario lo cura, le relazioni sociali e familiari del minore, etc. Soltanto analizzando codeste circostanze si può stabilire se il minore risiede abitualmente in Italia ed in caso positivo chiedere al Tribunale italiano territorialmente competente di regolare le questioni relative all'affidamento del minore.
Il regolamento Bruxelles II bis regola la giurisdizione ma non stabilisce quale legge deve essere applicata. E' la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che disciplina la legge applicabile e detta il principio di coincidenza tra forum e jus stabilendo che il Giudice competente deve applicare la legge del paese nel quale esercita la giurisdizione, ossia prevede che il giudice italiano debba decidere applicando le norme del diritto italiano.
Ove i genitori del minore siano sposati e vi siano procedimenti giudiziari di separazione o divorzio in corso, la competenza potrebbe subire variazioni.