GREEN PASS COVID 19 PER IL LAVORATORE PRIVATO

07.10.2021

Il decreto legge 127/2021 prevede l'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro del settore privato dal 15 ottobre al 31 dicembre (termine di cessazione dello stato di emergenza). La certificazione verde COVID-19 sarà richiesta a tutti i soggetti che svolgono nel settore privato, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Unica esclusione è prevista in favore dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. 

E' evidente che le disposizioni introdotte sono formulate in maniera estremamente generica, senza alcuna distinzione tra artigiani, piccole, medie e grandi imprese, professionisti, etc. ciò al fine di includere l'intero settore privato senza alcuna distinzione.

OBBLIGHI DAL DATORE DI LAVORO:

− verificare il rispetto delle prescrizioni con un controllo da eseguire possibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;

− definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione;

− individuare entro il 15 ottobre, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI che non posseggono il green pass o che ne sono privi al momento di accedere al luogo di lavoro:

-saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021);

-nessuna conseguenza disciplinare;

-avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

- per i giorni di assenza ingiustificata non percepiranno la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore senza certificazione verde, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabile per una sola volta.

Per quanto concerne le SANZIONI, il legislatore rinvia a quelle previste dall'art. 4 del d.l. n. 19/2020: sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a € 1.000 nelle ipotesi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata adozione di misure organizzative nel termine indicato.

Sanzione più severa da € 600 a € 1.500 nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass. Per la violazione di detto obbligo potranno trovare applicazione anche sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.