Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale

21.06.2018

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è prevista dall'art. 34 della legge 392/1978.

E' uno strumento creato dall'ordinamento al fine di tutelare l'impresa o comunque l'attività produttiva. L'indennità, infatti, da una parte dovrebbe costituire deterrente per disincentivare il locatore dal far cessare la locazione, dall'altra dovrebbe evitare che il locatore possa arricchirsi attraverso l'avviamento commerciale apportato all'impresa dal conduttore uscente.

Detta indennità consiste in 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto, per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Inoltre, il conduttore ha diritto ad una indennità supplementare qualora l'immobile, successivamente alla restituzione al proprietario, venga adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno.

E' importante sapere che l'indennità è dovuta a seguito della cessazione del rapporto di locazione per volontà del locatore indipendentemente da verifiche circa l'effettività della perdita subita dal conduttore.

L'art. 35 della medesima legge esclude il diritto a ricevere l'indennità per gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti con il pubblico, per immobili destinati all'esercizio di attività professionali, per immobili destinati ad attività di carattere transitorio, per immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici; attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche, sede di partiti e sindacati (art.42, comma 1, legge 392/78); nel caso di contratti stipulati dallo Stato o da altro ente pubblico territoriale in qualità di conduttore (art.42, comma 1, legge 392/78).