Modificato art 180 Legge sul Diritto d’Autore

31.12.2017

Con il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017) convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) viene modificato l'art. 180 della legge sul Diritto d'Autore (legge 633/1941).

Con questa modifica viene meno l'intermediazione esclusiva della S.I.A.E. nel settore del diritto d'autore che durava sin sin dal 1941.

La gestione dei diritti d'autore può quindi essere affidata ad altri organismi di gestione collettiva purché si tratti di associazioni no profit con stabile collocazione in Italia.

La gestione dei diritti a compenso derivanti dalla copia privata resta nella disponibilità unica della SIAE.

Di seguito il testo attualmente vigente:

Legge 633/1941 - Art. 180.

L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Tale attività è esercitata per effettuare:

· la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

· la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

· la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento.

Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita' e' conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.