ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20/03/2020

21.03.2020

Oggi entra in vigore l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020. Le disposizioni ivi previste producono effetto dal 21 marzo sino al 25 marzo del corrente anno ed impongono ulteriori limitazioni finalizzate a contrastare la diffusione del COVID 19. Il testo è chiaro e lascia pochi dubbi interpretativi. Le ragioni di stato che impongono le ristrettezze già dettate e quelle ulteriori efficaci da oggi sono le stesse: limitazione di qualsiasi spostamento sul territorio nazionale sia per evitare contatti sia per evitare incidenti che richiederebbe cure mediche. Ogni dubbio applicativo dovrà comunque essere chiarito dal singolo sia nell'ottica della lotta comune al Covid-19 sia attraverso l'uso del buon senso.

Da oggi è previsto il divieto di accesso a giardini pubblici ovunque essi siano ubicati (ville, parchi, etc.) ed a chiunque siano dedicati (bimbi, sportivi, animali, etc.).

E' stato disposto, questa volta in maniera inequivocabile, che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Sull'argomento vi erano stati contrasti, ora definitivamente chiariti dal decreto in commento. Viene ogni caso consentito di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione e purché si rispetti la distanza di almeno un metro. Il testo normativo è soggetto ad interpretazione lasciando alcuni dubbi: il termine "in prossimità" non fornisce indicazioni univoche, sarà quindi rimesso all'interpretazione di ogni sportivo e verrà poi sottoposto al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno stabilire quale distanza dall'abitazione sia lecita. Nulla viene precisato circa l'attività ciclistica che potrebbe essere utilizzata come mezzo di spostamento per assolvere attività dovute allo stato di necessità.

Ed ancora, nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quelli immediatamente precedenti e successivi è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. La ratio legis è evidente, nessuno spostamento se non quelli previsti dal decreto dell'8 marzo ossia stato necessità, lavoro o motivi di salute.

Gazzetta Ufficiale 73 del 20-03-2020