TUTELA INAIL DEL LAVORATORE CONTAGIATO DA COVID-19

07.04.2021

L'art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) riconosce al lavoratore che contrae l'infezione da covid-19 in occasione del lavoro, la tutela già prevista dalla legge in caso di infortunio, ossia la tutela Inail, estendendola anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro. La tutela Inail riguarda i datori di lavoro pubblici e privati.

Ricordo che sono tenuti all'assicurazione Inail, ai sensi del DPR 1124/1965, tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, artigiani e lavoratori autonomidell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. Per chiarezza evidenzio che l'art. 1 del DPR 1124/1965 indica le attività rischiose, l'art 4 elenca i soggetti che debbono essere assicurati.

All'art. 42 del DL 18/2020, sono seguite due circolari dell'Inail che hanno chiarito la portata e l'applicabilità concreta della legge, esattamente la n. 13/2020 e la n. 22/2020.

Nella circolare 22/2020, l'Inail chiarisce che "Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo."

Ciò che il lavoratore dovrà dimostrare per ottenere la tutela Inail è l'avvenuto contagio da Covid-19 mediante relativa documentazione medica. Mentre l'origine professionale del contagio, nel caso in cui non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive e parassitarie.

In applicazione dell'art. 53 del DPR 1124/1965, il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l'avvenuto contagio in azienda con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l'obbligo di denunciare all'Inail l'infortunio del proprio dipendente, in questo caso infortunio da Covid-19, sarà poi l'Inail a stabilire se ricorrono gli estremi di legge per l'indennizzabilità del lavoratore oppure no.

Di particolare rilievo il chiarimento dato dall'Inail atto a ribadire un principio già noto:  il fatto che l'astensione dal lavoro a causa del contagio daCOVID-19 venga riconosciuta quale infortunio sul lavoro assicurato dall'INAIL, non ha conseguenze sull'accertamento degli eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, in quanto si tratta di responsabilità con presupposti e peculiarità distinte. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio prescinde infatti da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.