AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: ESONERO E SOSTITUZIONE

03.08.2020

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito per un periodo circoscritto o a tempo indeterminato. In ogni caso l'Amministratore di Sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dell'incarico oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e dai discendenti. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Amministratore può chiedere l'esonero dall'incarico e la contestuale sostituzione con altro soggetto. Di norma, affinché la richiesta venga presa in considerazione, deve basarsi sull'eccessiva gravosità dell'incarico, gravosità che può derivare da ragioni di salute, di carattere economico o ragioni di famiglia dello stesso Amministratore -tutte circostanze che debbono essere dimostrate dall'istante-, oppure dal persistente e insuperabile dissenso con il beneficiario che peraltro impedisce la realizzazione della tutela piena e concreta del beneficiario. 

La richiesta va presentata al Giudice Tutelare e deve essere motivata, il Giudice decide sull'istanza con decreto, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. La decisione è comunque sempre rimessa al potere decisionale del Giudice.