Amministrazione di Sostegno
L'amministrazione di sostegno, istituto introdotto con Legge n. 6/2004, persegue la finalita' di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Presupposto per l'applicazione dell'istituto è, dunque, l'impossibilità, anche parziale, del soggetto che va sostenuto, di provvedere ai propri interessi a causa di un'infermita o menomazione, fisica o psichica.
Sono legittimati a proporre il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, ai sensi dell'art. 417 c.c.,, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore e la persona stabilmente convivente.