Contratto a Termine - Apprendistato

21.03.2014

CONTRATTO A TERMINE

Il decreto legge n. 34/2014 ha introdotto importanti novità nella disciplina del contratto di lavoro a termine. In primo luogo, sono state eliminate numerose restrizioni all'impiego di questa forma contrattuale, rendendo più semplice per i datori di lavoro l'assunzione di lavoratori a tempo determinato.

E' stato eliminato il previgente obbligo di precisare il motivo dell'apposizione del termine, che limitava questa tipologia contrattuale alle sole situazioni in cui essa fosse giustificata da esigenze oggettive dell'impresa: oggi, al contrario, è possibile assumere lavoratori a termine senza che ne sia sindacabile la motivazione.

E' stata inoltre resa più semplice la proroga, originariamente prevista per una volta sola. Con la nuova norma essa può essere pattuita, nell'arco di tutta la durata del contratto e dei suoi rinnovi, fino a cinque volte nell'ambito della stessa attività lavorativa.

Nulla è cambiato, al contrario, per quanto riguarda la durata massima del contratto: il termine non potrà essere superiore ai 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, così come permane l'obbligo di forma scritta per l'apposizione del termine, in assenza della quale, il contratto si presumerà a tempo indeterminato.

E' stato infine introdotto, con possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva, un nuovo limite quantitativo all'impiego di lavoratori a termine: esso è pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forze presso lo stesso datore di lavoro al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Esclusi da tale limite sono i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, mentre è sempre possibile senza limiti l'assunzione di lavoratori a termine a scopo di sostituzione. La violazione del limite quantitativo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Restano comunque salve le disposizioni speciali previste per particolari tipologie di attività (tra le quali, servizio postale, trasporto aereo, agricoltura, turismo, ricerca).

APPRENDISTATO

Il medesimo decreto rinnova, meno ampiamente, ma molto incisivamente, la disciplina dell'apprendistato. Viene meno l'obbligo di allegare per iscritto al contratto di lavoro il piano formativo in forma integrale, essendo riconosciuta la possibilità di una sua semplice descrizione sintetica.

Inoltre, il piano potrà anche basarsi sui moduli e i formulari predisposti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali, ovvero gli organismi a composizione mista di rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali.

Per le aziende che occupano almeno cinquanta dipendenti , viene infine ridotta la cosiddetta "quota di conferma", ovvero la percentuale di apprendisti che deve essere mantenuta all'interno dell'organico aziendale a tempo indeterminato perché sia successivamente possibile fare ulteriore ricorso al contratto di apprendistato: salvo che la contrattazione collettiva nazionale non disponga altrimenti, essa cala dal precedente 50% al 20%.