COVID 19 E SOSTEGNO AI LAVORATORI

28.03.2020

Leggendo il Decreto datato 17/03/2020, posso dire che gli ammortizzatori sociali da Covid-19, le cui domande debbono essere presentate dal datore di lavoro, sono soggetti ad una disciplina semplificata, per la cassa integrazione ordinaria ad esempio non è richiesta la relazione tecnica ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari, l'intera istruttoria è più snella ed è sempre possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (per la cassa integrazione in deroga è l'unica possibilità prevista). Si tratta di ammortizzatori sociali pensati per la maggior parte dei lavoratori al fine di conservare posti di lavoro e garantire, almeno in parte, la copertura delle retribuzioni, in un momento in cui difficilmente le imprese possono mantenere gli stessi ritmi produttivi, soprattutto a seguito della sospensione successivamente disposta per gran parte delle attività produttive.

Detto Decreto , a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso, prevede in favore dei lavoratori, sull'intero territorio nazionale, tutele a sostegno del reddito. Trattamento ordinario di integrazione salariale o accesso all'assegno ordinario a disposizione dei datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19. La domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale "Emergenza COVID-19 nazionale". Possono accedere alla cassa integrazione ordinaria anche coloro che a causa di una precedente contrazione dell'attività lavorativa avevano un trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso. Ugualmente, possono chiedere l'assegno ordinario coloro che avevano un trattamento di assegno di solidarietà già in corso. In entrambi i casi il trattamento per Covid-19 sospende e sostituisce quello in corso.

Inoltre. Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che non possono accedere alle precedenti tutele, ossia i datori del settore privato inclusi quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'accesso è permesso in costanza di rapporto di lavoro. Per i datori con più di 5 dipendenti relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro è necessario l'accordo sindacale da concludere anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, tale accordo non è necessario per i datori che occupano fino a 5 dipendenti. Soggetti esclusi dall'accesso alla cassa integrazione in deroga sono i datori di lavoro domestico; i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà; i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Le domande di accesso debbono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.