Donazioni
L'istituto della donazione è previsto e disciplinato dall'articolo 769 del codice civile, ed è un particolare tipo di contratto connotato dal c.d. spirito di liberalità ad opera del quale un soggetto (donante) trasferisce un proprio diritto od un proprio bene patrimoniale ad un altro soggetto (donatario). L'oggetto della donazione può riguardare i soli beni presenti del donante, se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi.
La donazione è preclusa a coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.
La donazione deve avvenire per atto pubblico, ossia sottoscritta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, altrimenti è nulla.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione si perfeziona soltanto nel momento in cui l'atto di accettazione viene notificato al donante.