E’ POSSIBILE CAMBIARE COGNOME IN ITALIA?

24.03.2022

In Italia si può chiedere di modificare o di sostituire il proprio cognome. Non esiste un diritto soggettivo al cambiamento del cognome, si tratta invece di una possibilità che può essere concessa con un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa. Costituisce oggi un dato indiscusso il fatto che il cognome costituisca parte essenziale ed irrinunciabile della personalità di ciascun individuo, pertanto la possibilità di cambiare il cognome soddisfa un'esigenza di tutela dell'identità personale. Ma è pur vero che il cognome ha da sempre una funzione pubblicistica essenziale ossia la funzione di consentire -con tendenziale stabilità nel tempo- l'identificazione della persona. Esistono quindi interessi contrapposti che la pubblica amministrazione è chiamata a valutare con attenzione al fine di accogliere o meno la domanda di modifica o sostituzione del cognome.

Il cognome, quale elemento essenziale ed irrinunciabile della personalità, costituisce senza dubbio un profilo determinante della reale identità personale di ciascun individuo, inoltre, all'interno del contesto sociale in cui si vive, è strumento identificativo della famiglia di appartenenza. Può quindi accadere che la modifica o la sostituzione del cognome sia essenziale per determinare la piena ed effettiva realizzazione dell'identità personale, identità che nel cognome trova il primo ed immediato riscontro e la sua manifestazione esterna e tangibile più evidente. Proprio per tali ragioni viene attribuito all'individuo, ove sussistano valide ragioni, il diritto di modificarlo al fine di renderlo emblema della propria reale personalità.

Le istanze di modifica o sostituzione vanno presentate all'ufficio della Prefettura territorialmente competente, ossia al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita. Nelle domande debbono essere esposte le ragioni poste a fondamento della richiesta e documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza. E' quindi il Prefetto che, con giudizio motivato, deve bilanciare gli interessi contrapposti, quello pubblicistico alla tendenziale stabilità del cognome e quello privatistico di diritto all'identità personale, per poi assumere una decisione. Nel caso in cui il Prefetto ritenga che la domanda sia meritevole di essere presa in considerazione, autorizza la pubblicazione di un avviso contenente il sunto della domanda. Nel caso in cui durante l'istruzione della pratica emerge l'esistenza di terzi che possono avere un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ne dispone la notificazione agli interessati. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda. Trascorso il termine per le opposizioni, il Prefetto accerta la regolarità delle affissioni e delle notifiche -ove richieste-, nonché il contenuto di eventuali opposizioni. Dopo di che, provvede ad emettere il decreto finale di diniego o di concessione. La legge stabilisce che i decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.