Malasanità Veterinaria

05.05.2018

Lo Studio si occupa di tutte le tematiche inerenti la responsabilità medica e la responsabilità sanitaria. Stante l'esperienza maturata nel settore, nonché la predilezione del titolare dello studio per la materia della quale si occupa con coscienza e consapevolezza, lo Studio De Rossi si dedica ad un ulteriore settore riguardante l'errore, la negligenza e l'imperizia in ambito medico e sanitario ma con conseguenze non sull'uomo, bensì sugli animali.

Lo Studio legale De Rossi, attento alle tematiche inerenti il rispetto dell'integrità fisica e della vita degli animali, nonché il rapporto sentimentale che si instaura con i padroni, offre attività di consulenza e assistenza legale a tutti coloro che ritengano esser stati vittime di episodi di malasanità veterinaria o comunque siano stati offesi dai reati previsti dal codice penale a tutela del sentimento per gli animali.

Negli ultimi tempi la legislazione nazionale si sta sensibilizzando al crescente sentimento di rispetto che gran parte della collettività nutre nei confronti degli animali.

Tanto oggi si può fare per tutelare, sia nell'ambito civile che nell'ambito penale, i nostri fedeli compagni, da molti considerati veri e propri membri della famiglia, ed anche per contribuire alla creazione di un più solido sistema di salvaguardia degli animali e di protezione dei diritti dei padroni.

Il medico veterinario dedica la propria opera "alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere" (articolo 1 del Codice Deontologico). Egli appare, pertanto, come una figura di riferimento per tutti gli amici degli animali, i quali gli affidano fiduciosi i propri compagni di vita nei momenti di maggiore bisogno e vulnerabilità.

Il veterinario, similmente a ciò che si verifica tra medico e paziente umano, è legato al cliente da un rapporto contrattuale col quale si obbliga ad adempiere la prestazione sanitaria profondendo impegno e competenza, impegnandosi a svolgere il proprio incarico con la diligenza propria del professionista. Qualora sia inquadrato in una struttura più ampia (come una clinica veterinaria), quest'ultima sarà a sua volta corresponsabile per la qualità delle cure e per il livello di benessere garantiti al paziente.

Quasi paradossalmente, tuttavia, talvolta gli errori colpevoli e la negligenza del veterinario hanno conseguenze gravissime e perfino letali sui pazienti animali. Il diritto non è indifferente a valori quali il rispetto, la tutela dell'integrità fisica e la vita dei nostri fedeli compagni: la legge, infatti, garantisce la tutela per l'ingiusto danno cagionato dal professionista che non abbia adempiuto ai propri doveri con le dovute competenze e diligenza professionali.

A causa della natura tecnica della prestazione e delle conoscenze tecniche richieste per dimostrare la responsabilità del medico, la legge tutela il paziente danneggiato offrendogli il vantaggio di non dover individuare e dimostrare la causa precisa del danno, accollando alla controparte l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità per l'evento dannoso.

La giurisprudenza è quindi unanime nel riconoscere che il padrone dell'animale avrà diritto al pieno ristoro:

  • del valore economico dell'animale, qualora il veterinario ne abbia cagionato la morte o una menomazione;
  • del costo delle cure ulteriori che il fatto dannoso ha reso ragionevolmente necessarie;
  • dei pregiudizi psicofisici che sono stati provocati al cliente dall'eventuale perdita del proprio animale d'affezione.

Recentemente, inoltre, i giudici di pace ed un certo numero di giudici di merito hanno riconosciuto ai padroni degli animali vittima di incidenti, anche sanitari, il risarcimento di ulteriori voci di danno di natura non patrimoniale:

  • il danno morale, ovvero il pregiudizio interiore dovuto al dolore sofferto a causa della scomparsa del proprio compagno di vita;
  • il danno esistenziale, ovvero l'alterazione del proprio stile di vita dovuta alla perdita dell'animale, la quale li ha privati della sua compagnia e della sua capacità di ricevere e donare affetto.

Come la pensano i Giudici

La Cassazione ha recentemente ribadito che una colpevole errata diagnosi comporta l'obbligo in capo al veterinario di risarcire il danno patrimoniale prodotto. In particolare, se dall'errore è derivata la perdita dell'animale, il risarcimento per il pregiudizio economico subito dovrà essere pari al suo valore di mercato.

Dal momento che è riconosciuta la particolare natura del rapporto tra uomini e animali e che si constata l'impossibilità di ridurre un essere vivente, abitualmente oggetto di cure e affetto da parte del suo padrone, ad un bene come tutti gli altri, l'entità del risarcimento delle spese mediche ulteriori che dovessero rivelarsi ragionevolmente necessarie non sarà limitata al valore economico dell'animale prima dell'incidente. Così ha infatti stabilito il Tribunale di Milano in una recente fondamentale pronuncia che ha riconosciuto l'interesse del padrone a garantire al proprio compagno tutte le cure possibili nel tentativo di salvarlo e fargli riacquistare la salute.

Il Giudice di Pace di Roma ha condannato una clinica veterinaria al risarcimento del danno morale provocato dalla morte di un gatto a causa di un'emotrasfusione infetta: il dispiacere dovuto alla perdita del proprio animale d'affezione è stato ritenuto meritevole di ristoro da parte della struttura che, per l'inadeguatezza dei propri protocolli e procedure, ha cagionato il pregiudizio. La pronuncia ha così riconosciuto anche per la sanità animale la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria già ammessa per la sanità umana.

Il Giudice di Pace di Dolo, condannando il veterinario che aveva cagionato la morte di un cane a causa di una diagnosi errata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal padrone, ha affermato la tutela costituzionale del rapporto tra uomo e animale domestico come strumento di realizzazione della personalità.

Con un'importante sentenza, il Tribunale di Rovereto ha riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale da perdita di animale d'affezione. Sebbene la controversia non abbia direttamente riguardato un caso di responsabilità medica, la pronuncia ha inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale favorevole alla risarcibilità del danno non patrimoniale anche nella materia di cui si tratta, nella prospettiva di una più articolata ed esaustiva tutela dei diritti della personalità.

La sentenza trentina è stata seguita da analoghe decisioni di altri giudici. Anche il Tribunale di Torino ha riconosciuto la rilevanza del rapporto tra uomo e animale come mezzo per la realizzazione della persona umana. Il Tribunale di Reggio Calabria si è spinto addirittura oltre, fino ad affermare, in una sentenza estremamente all'avanguardia, che l'animale d'affezione godrebbe persino di una sorta di "status sociale", collocandosi ormai più nella sfera dei rapporti familiari che in quella dei rapporti patrimoniali. Questo orientamento, che si pone in netta rottura con ciò che la giurisprudenza di legittimità precedentemente affermava, è quindi potenzialmente in grado di rivoluzionare la concezione stessa del danno da perdita d'animale.