OBBLIGATORIO IL VACCINO PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO
Il primo aprile 2021 è entrato in vigore il DL 44/2021 che all'art. 4 prevede per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Il decreto legge stabilisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'ordine professionale di appartenenza dei soggetti sottoposti all'obbligo trasmette il nominativo dei propri iscritti a regioni e province autonome, ugualmente, entro lo stesso termine, i datori di lavoro debbono trasmettere i nominativi degli operatori di interesse sanitario soggetti all'obbligo di vaccinazione.
Entro i successivi dieci giorni, regioni e province autonome debbono verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, nel caso in cui dai sistemi informativi vaccinali non risulti l'effettuazione della vaccinazione antiSARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Entro i successivi cinque giorni l'interessato deve produrre documentazione da cui risulti l'effettuazione del vaccino, la richiesta di somministrazione, un'ipotesi di esenzione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta l'azienda sanitaria locale invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla vaccinazione indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo. In caso di inadempimento l'azienda sanitaria competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il datore di lavoro che riceve detta comunicazione è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, adeguando anche il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, se ciò non è possibile il lavoratore è sospeso fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento.
L'obbligo vaccinale può essere omesso o differito soltanto nel caso in cui comporti un accertato pericolo per la salute. In tale caso il datore adibisce i soggetti esonerati dall'obbligo a mansioni anche diverse dalle proprie, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.