Divorzio Breve

26.05.2015

In data 11 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 107, la Legge n. 55/2015 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.) che entrerà in vigore il 26 maggio 2015.

La norma, definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati il 22 aprile 2015, introduce il c.d. divorzio breve.

Il testo, dal quale è stato stralciato il c.d. divorzio immediato (cioè in assenza di periodo di separazione), sicompone di tre articoli.La principale innovazione rispetto la vecchia disciplina riguarda i tempi per poter ottenere il divorzio. In caso di separazione giudiziale, il nuovo testo prevede che i coniugi debbano trascorrere un periodo di separazione ininterrotta di 12 mesi. In presenza invece di separazione consensuale il predetto periodo si riduce a soli 6 mesi. Detti termini, come nella vecchia disciplina, decorrono dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

La norma, definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati il 22 aprile 2015, introduce il c.d. divorzio breve.

In data 11 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 107, la Legge n. 55/2015 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.) che entrerà in vigore il 26 maggio 2015.

La seconda novità riguarda lo scioglimento della comunione dei beni. Da adesso, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente (purché omologato), e non più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Infine, relativamente all'applicazione della nuova disciplina, l'art. 3 prevede espressamente che le nuove disposizioni debbano essere applicate anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di modifica.