RISARCIMENTO DEL DANNO AL LAVORATORE CONTAGIATO DA COVID-19
Il datore di lavoro, pubblico e privato, deve rispettare la normativa generale già esistente e quella speciale finalizzata a fronteggiare il Covid-19, deve inoltre adottare tutte le cautele necessarie a ridurre il rischio di contagio ed a tutelare il lavoratore. Il datore è tenuto a rispettare il D.L 81/2008 promulgato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede, tra le misure di sicurezza, quelle relative alla programmazione della prevenzione, alla valutazione ed all'informazione sui rischi e le misure riguardanti la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Il datore deve inoltre rispettare l'art. 2087 cc che impone l'adozione di misure che in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Inoltre, il fenomeno epidemiologico in corso ha comportato l'emissione di normativa speciale, decreti ed ordinanze, emanati da Governo e Regioni per tutelare l'incolumità pubblica, la salute della collettività e la salute del singolo.
Nel caso di contagio di Covid-19 del lavoratore, ove detto contagio sia considerato infortunio sul lavoro e si tratta di lavoratore assicurato con l'Inail, interviene la tutela indennitaria dell'Inail specificatamente prevista per il contagio da Covid-19 dall'art. 42 comma 2 del DL 18/2020, normativa ulteriormente regolata e chiarita con le circolari numero 13 e 22 dello stesso istituto (argomento di cui si è già parlato). In più, ove venga accertata la responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa sopra richiamata posta a tutela del prestatore di lavoro è possibile chiedere il risarcimento danni. Si tratta di accertamento ulteriore e distinto che prescinde dalla configurabilità o meno dell'infortunio sul lavoro. Dall'importo previsto a titolo di risarcimento del danno andrà detratto quanto eventualmente corrisposto dall'Inail.