TFR in busta paga

01.01.2015

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. n. 29/2015, recante il regolamento attuativo in materia di opzione per la liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione, introdotta dalla legge di Stabilità 2015.

Il regolamento (art. 3) esclude esplicitamente dal campo di applicazione i lavoratori dipendenti agricoli e domestici, quelli per i quali la contrattazione collettiva prevede la corresponsione periodica del TFR od il suo accantonamento presso soggetti terzi e quelli dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali.

Sono inoltre cause di esclusione dell'applicazione della nuova normativa, anche se intervenute in un secondo momento, l'iscrizione da parte del datore di lavoro di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani di risanamento di cui alla legge fallimentare, la concessione all'unità produttiva di impiego di interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga e la sottoscrizione da parte del datore di lavoro di accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui alla legge n. 3/2012.

Il lavoratore è tenuto infine a comunicare al datore di lavoro l'eventuale avvenuta disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, circostanza che preclude l'esercizio dell'opzione in esame (art. 3, 3° comma).

La liquidazione del TFR in busta-paga può essere ottenuta presentando istanza al datore di lavoro mediante l'apposito modulo validamente sottoscritto. La domanda è irrevocabile e ha effetto a partire dal mese successivo a quello della presentazione fino al 30 giugno 2018 (art. 5). Qualora il datore di lavoro acceda al finanziamento di garanzia previsto dal regolamento a favore delle piccole-medie imprese, la liquidazione mensile delle quote avrà inizio a partire dal terzo mese dal momento della richiesta (art. 5, 4° comma).

L'importo è pari al totale della quota di TFR maturanda nel relativo periodo, al netto del contributo di finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Esso è assoggettato all'imposizione ordinaria IRPEF, ma non a contribuzione previdenziale.

E' liquidata anche la quota precedentemente destinata al conferimento alle forme pensionistiche complementari. In tal caso, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché della eventuale contribuzione a suo carico o a carico del datore di lavoro (art. 2, 2° comma). Il datore, conseguentemente, non è più tenuto al versamento delle quote di TFR ai fondi pensionistici complementari di cui al d.lgs n. 252/2005 o al Fondo di tesoreria INPS (art. 5, 3° comma).