TRUST

09.12.2021

Il TRUST acquista efficacia nel nostro paese a partire dal 1992, anno in cui l'Italia ratificava la convenzione dell'Aja del 1985 sul riconoscimento dell'istituto -prima sconosciuto- e sulla legge applicabile ad esso. Si tratta di uno strumento dell'autonomia privata flessibile e duttile che lo rende idoneo a raggiungere risultati di carattere giuridico ed economico di notevole rilievo, che sarebbero altrimenti irraggiungibili nell'ordinamento italiano.

Il Trust nasce mediante la stipulazione di una convenzione. I soggetti della convenzione sono il settlor (ossia il disponente) che sottopone a vincolo i propri beni per il raggiungimento di un fine specifico, con atto mortis causa o inter vivos, il trustee ossia colui che consegue la titolarità dei beni e l'obbligo di amministrarli ed il beneficiario. Potrebbe esserci un quarto soggetto -il protector- che vigila sul trustee per conto del disponente.

Pur avendo ratificato la Convenzione dell'Aja 1985, il legislatore italiano non ha mai predisposto una disciplina specifica per tale istituto. Pertanto ci sono state e continuano ad esserci varie querelle sulla tipicità dello stesso, sulla sua ammissibilità all'interno dell'ordinamento e sulla sua compatibilità con la fattispecie del negozio di destinazione patrimoniale di cui all'art 2645 ter c.c.

Elemento distintivo del trust, rispetto al fondo patrimoniale, è il mutamento di titolarità dei beni vincolati, i quali vengono trasferiti dal disponente al trustee e verranno nuovamente ceduti al beneficiario nel momento prestabilito nella stessa convenzione. La creazione del vincolo patrimoniale presuppone infatti un atto di alienazione dal settlor al trustee che diventa proprietario di alcuni beni ed un secondo trasferimento, successivo alla gestione da parte del trustee da quest'ultimo al beneficiario. Elemento rilevante è' senz'altro il fatto che, successivamente al trasferimento dei beni in favore del trustee, detti beni entreranno a far parte del patrimonio di quest'ultimo senza confondersi con esso.

A questo punto dobbiamo chiederci: quale è l'effetto tipico del trust e quali sono i vantaggi dell'istituto? Sicuramente vincolare i beni del settlor (disponente) al perseguimento dei bisogni del beneficiario, imprimendo agli stessi un vincolo di destinazione patrimoniale opponibile sia agli aventi causa del disponente sia ai creditori delle parti, salvo chiaramente la sussistenza di precedenti iscrizioni pregiudizievoli sul bene che conservano la propria validità.