VIAGGI, PACCHETTI TURISTICI E COVID 19 –VOUCHER O RIMBORSI?
Il decreto del 2 Marzo 2020 disciplina il Rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici a fronte dell'emergenze epidemiologica da COVID-19. Ebbene, nei casi previsti dal decreto (elencati nell'art. 28), quali ad esempio viaggiatori contagiati dal COVID-19, viaggiatori in quarantena, viaggiatori soggetti al divieto di allontanamento dal luogo in cui si trovano, si può esercitare il diritto di recesso. A fronte del recesso l'organizzatore può procedere al rimborso; oppure offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; oppure emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante.
La scelta è quindi rimessa agli organizzatori i quali prevalentemente stanno offrendo voucher. Scelta ampiamente contestata stante il fatto che le condizioni economiche del viaggiatore potrebbero cambiare, la legge potrebbe continuare a vietare determinati spostamenti, alcuni luoghi potrebbero diventare proibiti, qualsiasi previsione è impossibile.
Ciò sta avvenendo sebbene il codice del turismo (allegato al d lgs 79/2011) disciplinava già la maggior parte dei casi che si stanno verificando con il diffondersi del COVI-19. Il codice prevede diritto di recesso e rimborso integrale senza spese di recesso in favore del viaggiatore nel caso in cui nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri; diritto di recesso e rimborso integrale senza dover pagare un indennizzo straordinario, per l'organizzatore che non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. In caso di contrasto tra norme la norma speciale deroga a quella generale, pertanto il decreto prevale sul codice del turismo.
Chi scrive auspica un intervento del legislatore in favore dei viaggiatori.